Ambiente e inquinamento acustico

15) Acustica forense

AKUSTIKAP offre i seguenti servizi:

  • accertamenti tecnici preliminari alla promozione di azioni giudiziarie per disturbo da rumore;

  • supporto alla parte in causa in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP), mediante accertamenti tecnici di parte, partecipazione alle operazioni peritali, redazione di documenti tecnici di parte;

  • supporto al Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in qualità di ausiliario, mediante accertamenti tecnici, Relazioni Tecniche e controdeduzioni alle osservazioni dei CTP.

Referenze

Approfondimento:

Oltre alla regolamentazione delle immissioni sonore in sede amministrativa (Legge n. 447/95 e decreti attuativi), l’ordinamento giuridico italiano prevede un regime di maggior tutela dei singoli cittadini, i quali possono contestare in sede giudiziaria immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, appellandosi all’art. 844 del Codice Civile.

Infatti, in materia di immissioni vale il principio in base al quale, mentre è sempre illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti della Pubblica Amministrazione, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dell’art. 844 c.c.

Perciò, spetta al Giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa. I mezzi di prova esperibili costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica, che vengono di regola compiuti mediante apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). Nonostante la discrezionalità del criterio civilistico, per consolidata prassi giurisprudenziale l’intollerabilità viene riconosciuta se la CTU attesta che le immissioni sonore eccedono di 3 dB il livello di rumore di fondo.

La violazione dell’art 844 c.c. si configura “ipso facto” come un fatto illecito in quanto cagiona ad altri la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (danno non patrimoniale).

Infatti, “il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi(Cass. 1606/2017; Cass. Ss.Uu. 2611/2017; Cass. 20927/2015 e Cass. 26899/2014).

La violazione dell’art 844 c.c. può comportare anche l’insorgere di un danno biologico, la cui esistenza deve essere verificata dal Giudice, anche senza indagine medico-legale.

In particolare, il danno biologico sta a indicare la lesione del bene salute conseguenza dell’evento lesivo e ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), che individuano il danno biologico nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”, e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale” (Cass. 17427/2011).

In sede giudiziaria “occorre verificare con certezza l’esistenza del danno, non essendo configurabile il danno biologico in assenza della lesione dell’integrità psico-fisica del danneggiato mentre, d’altra parte, si rende necessaria altresì la dimostrazione dell’entità del danno, ossia della perdita conseguente alla lesione” (Cass. 17427/2011).

(…) seppure l’indagine medico legale non è indispensabile e il giudice può, nell’ambito della valutazione discrezionale al medesimo riservata, accertare il verificarsi della menomazione dell’integrità psico-fisica della persona facendo ricorso alle presunzioni e quantificare il danno in via equitativa, è pur sempre necessario – pur non potendosi evidentemente procedere a una rigorosa e analitica determinazione – che la motivazione indichi gli elementi di fatto che nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa, perché altrimenti la valutazione si risolverebbe in un giudizio del tutto arbitrario, in quanto non è suscettibile di alcun controllo” (Cass. 17427/2011).

(..) l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di merito non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito(Cass. n.16408/2017, Cass. n.13077/2002).

Qualora il Giudice sentenzi la sussistenza del danno dovuto alle immissioni di rumore, insorge in capo al danneggiato il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito).