Edilizia e real estate

8) Acustica forense

AKUSTIKAP offre i seguenti servizi:

  • accertamenti tecnici preliminari alla promozione di azioni giudiziarie;

  • supporto alla parte in causa in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP), mediante accertamenti tecnici, partecipazione alle operazioni peritali condotte dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), formulazione di osservazioni ai documenti prodotti dal CTU e da controparte;

  • supporto al CTU in qualità di ausiliario, mediante accertamenti tecnici, Relazioni Tecniche e controdeduzioni alle osservazioni dei CTP.

Referenze

Approfondimento:

In giurisprudenza si rinviene un’ampia casistica di azioni giudiziarie promosse per carenza di isolamento acustico di un immobile.

A tale riguardo, anche la Corte Suprema di Cassazione (organo al vertice del potere giudiziario) si è espressa con numerosi pronunciamenti di legittimità, i cui principi ormai consolidati è bene che siano conosciuti da tutti gli attori del settore edilizio. Si enucleano qui di seguito i principali.

  1. La realizzazione di un immobile non conforme alla regola d’arte in materia di isolamento acustico (di cui i limiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 costituiscono il principale riferimento) si può configurare come illecito perseguibile ai sensi degli artt. 1669 e 2043 del Codice Civile (Cass. civ., sez. II, 14.07.2008, n. 19305; Cass. civ., sez. II, 04.11.2005, n. 21351; Cass. civ., sez. II, 28.04.2004, n. 8140; Cass. civ., sez. II, 01.08.2003, n. 11740; Cass. civ., sez. I, 12.04.2006, n. 8520; Cass. civ., sez. III, 28.01.2005, n. 1748; Cass. civ., sez. III, 07.04.1999, n. 3338):

Art. 1669 cc: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

Art. 2043 cc: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

  1. La non-conformità in materia di isolamento acustico può essere imputata a tutti i corresponsabili (committente, progettisti, appaltatori, Direttore dei Lavori, fornitori, etc.), secondo il principio della responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1292 e 2055 del Codice Civile (Cass. civ., sez. II, 15.09.2009, n. 19868; Cass. civ., sez. II, 16.02.2006, n. 3406; Cass. civ., sez. II, 23.05.2005, n. 10806; Cass. civ., sez. I, 10.09.2002, n. 13158; Cass. civ., sez. II, 02.10.2000, n. 13003):

Art. 1292 cc: “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 2055 cc: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

  1. La non-conformità alla regola d’arte in materia di isolamento acustico si configura normalmente come vizio occulto, sicché per comprendere l’effettiva sussistenza dei difetti e delle loro cause è indispensabile un accertamento tecnico: il termine di decadenza per la denuncia decorre perciò dall’acquisizione della relazione del tecnico incaricato.

Viceversa, non sono sufficienti per intentare una causa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, non potendo il danneggiato proporre azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. civ., sez. I, 01.02.2008, n. 2460; Cass. civ., sez. II, 23.01.2008, n. 1463; Cass. civ., sez. III, 13.01.2005, n. 567).