Salute e sicurezza sul lavoro

19) Rumore

AKUSTIKAP supporta il datore di lavoro nella valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, con il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, RLS, Medico Competente, addetti), in conformità alle norme tecniche applicabili (D.Lgs. 81/2008, UNI 9432, EN ISO 9612), in particolare mediante:

  • individuazione preliminare dei gruppi omogenei di lavoratori da sottoporre ad indagine fonometrica, in quanto potenzialmente esposti a livelli di rumore eccedenti i valori inferiori di azione,

  • selezione delle strategie di misurazione,

  • programmazione dell’indagine fonometrica,

  • verifica fonometrica dei livelli di rumore durante il lavoro,

  • determinazione analitica del valore degli indicatori acustici dell’esposizione,

  • confronto con le soglie di esposizione stabilite dalla normativa vigente,

  • segnalazione di eventuali nuove misure di prevenzione e protezione necessarie o opportune,

  • redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da rumore,

  • attività di informazione / formazione dei lavoratori in relazione al rischio rumore.

Referenze

Approfondimento:

Il capo II del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 “determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito”.

A tale scopo, definisce specifici indicatori acustici dell’esposizione e soglie dei relativi valori, al cui superamento corrisponde l’attivazione di differenti misure di prevenzione e protezione (uso dei dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, etc.).

Attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro. Se, a seguito di tale valutazione “può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione”.

La mancata osservanza di tali prescrizioni costituisce un illecito penale, sanzionato con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.